La valutazione dei rischi, uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro

La valutazione dei rischi è definita dal D.Lgs. 81/08 come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Nello specifico, si tratta di un’attenta analisi di tutto ciò che all’interno di un’attività lavorativa può rappresentare un potenziale danno per la salute, includendo anche i materiali, le apparecchiature, i metodi e le normali prassi lavorative.

Perché una valutazione dei rischi sia efficace deve comprendere tre elementi fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione.

VALUTAZIONE: cioè l’analisi delle possibilità di accadimento degli eventi indesiderati e della loro gravità potenziale. Risulta fondamentale conoscere i potenziali rischi al fine di garantire un operato volto alla massima protezione.

GESTIONE: il processo finalizzato alla definizione dei piani di azione a fronte del risultato delle analisi e comporta l’elaborazione del DVR – documento di valutazione dei rischi.

COMUNICAZIONE: dei rischi e delle modalità di governo a tutti i soggetti aziendali.

Chi effettua la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP e del medico competente.

-Il datore di lavoro, non può delegare tale adempimento agli altri e deve considerare: la scelta delle attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati chimici, la sistemazione dei luoghi, lo stress lavoro-correlato, le specificità dovute ad età, sesso, provenienze da altri paesi, stati di salute e richieste lavorative (ad esempio turni di lavoro).

-Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, se esterno, che aiuta il datore nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure da adottare;

-il Medico Competente, se nominato per la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che oltre a contribuire alla valutazione di rischi specifici, predispone il piano di sorveglianza sanitaria.

La valutazione dei rischi è fondamentale per un’efficace gestione della sicurezza, e può essere considerata la chiave per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e alle malattie professionali.

ICON SNC valuta insieme al RSSP l’esistenza di rischi specifici al lavoro in quota commisurati alle operazioni che il lavoratore deve eseguire.

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La formazione dei lavoratori in quota è fondamentale non solo per una valutazione efficace dei rischi ma anche per essere in grado di adottare le misure di protezione necessarie.

L’art. 107 del D.lgs. 81/2008 definisce, come lavoro in quota, una qualunque attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Il rischio più frequente legato ai lavori in quota è rappresentato dalla caduta dall’alto, che costituisce una delle principali cause di infortunio, talvolta anche mortale.

Proprio per migliorare in queste attività la prevenzione delle cadute dall’alto il legislatore ha introdotto uno specifico obbligo di formazione dei lavoratori in quota, ad esempio con riferimento all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, D.Lgs. 81/2008) o in relazione ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, D.Lgs. 81/2008).

Dunque, ogni persona che svolge lavori in quota deve possedere un idoneo attestato di formazione.

La formazione e l’addestramento per lavori in quota servono a fornire conoscenze necessarie per l’utilizzo dei Dispostivi di Protezione Individuale di III categoria anticaduta e per svolgere le attività in totale sicurezza. L’attestato d’idoneità nominale rilasciato al termine del corso deve essere in corso di validità, dato che è obbligatorio svolgere nel tempo un aggiornamento della formazione [D.Lgs 81/2008, Accordo Stato-Regioni 2012].

Oltre alla formazione, il datore di lavoro è responsabile di informare correttamente i lavoratori riguardo i rischi che presentano le varie attività, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e fornendo tutti gli strumenti per proteggere gli operatori da danni e infortuni. Le persone che svolgono lavori in quota inoltre, dovranno ricevere l’idoneità alla mansione da parte del medico competente.

La nostra esperienza pluriennale ci permette di formare e preparare:

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