Cosa è il DVR? Chi deve redigerlo e cosa contiene?

Il DVR è un documento fondamentale del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) che le imprese devono obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. Serve per identificare e valutare i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee.

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Chi può redigere il DVR?

La normativa in vigore dispone che sia il Datore di Lavoro a redigere il DVR, dopo aver effettuato un’opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro in stretta collaborazione con le seguenti figure:

-il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP

-il Medico Competente

-il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS, qualora ve ne sia uno

Non di rado capita che il Datore di Lavoro preferisca rivolgersi ad un tecnico incaricato di un’azienda specializzata in Sicurezza sul Lavoro, avvalendosi della sua maggiore esperienza in questo genere di analisi, per procedere compilare il modello DVR seguendo le direttive del Ministero del Lavoro.

Cosa deve contenere il DVR?

Il Dvr deve contentere:

una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;

la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;

la descrizione delle procedure volte ad attuare le suddette misure, con l’indicazione di quali figure devono occuparsene;

l’individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);

l’individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;

una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;

una menzione e una valutazione dello Stress Correlato al Lavoro specifico;

la data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso.

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I D.P.I. rappresentano un elemento che può ridurre i pericoli negli spazi confinati

Il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale permette, spesso, di evitare tragiche conclusioni agli incidenti sul lavoro, a maggior ragione se questi avvengono negli spazi confinati.

Un ruolo fondamentale, quando si lavora in ambienti confinati, lo giocano gli strumenti che permettono la protezione delle vie respiratorie. Vanno sempre utilizzati quando si lavora in spazi ristretti o dalle temperature non idonee, quando si rischia intossicazione da gas o vi è una carenza di ossigeno, in prossimità di altiforni, quando sono presenti fumi di metalli pesanti o polveri, per i lavori in pozzetti, canali e vani sotterranei della rete fognaria.

Per quanto riguarda i DPI da prevedere, la normativa italiana stabilisce:

-indumento protettivo del corpo (classe III; tipo adeguato alle sostanze potenzialmente presenti;)

-guanti (nitrile; altre tipologie protettive specifiche per lavoro;)

-scarpe antinfortunistiche da lavoro

-protezione respiratoria (maschera FF; maschere di protezione delle vie respiratorie APVR a filtro contro particelle, vapori e gas; a seconda del sito di intervento)

-occhiali protettivi con paraocchi laterali

-casco protettivo con sottogola

-imbracatura anti caduta e cinture di sicurezza

Agli elementi sopra indicati devono essere aggiunti ulteriori equipaggiamenti in relazione al contesto e alle procedure di lavoro che vengono segnalate nelle procedure ordinarie di sicurezza di cantiere, nei DUVRI, nei permessi di lavoro:

-Utensileria manuale (mazzetta; scalpello; chiavi inglesi; …) anti scintilla

-Strumenti di rilevazione ossigeno, vapori, gas esplosivi anche personali (per quanto eventualmente di specifica necessità)

-equipaggiamento da ventilazione

-fonti di luce

-barriere e protezioni dell’accesso (area ristretta rispetto alla delimitazione del cantiere)

-equipaggiamento per l’ingresso in quota

-equipaggiamento antiannegamento

-equipaggiamento di emergenza (trave di ancoraggio trasversale e ancoraggio mobile; treppiede corredato di motore avvolgicavo e relativo cavo metallico

-estintore e materiale antincendio

-materiale di primo soccorso e rianimazione

Viene completato il quadro informativo con un riferimento alle azioni di recupero

  1. a) Recuperi di emergenza con soccorritore all’esterno:

-imbracature di sicurezza EN 361

-imbracature specializzate per recupero di emergenza EN 1497 (per recuperi da fonometrie di dimensioni ridotte; per estrazioni verticali da vasche a cielo aperto di operatori che non lavorano con indosso l’imbracatura; per estrazioni orizzontali – tubazioni, forni di laminazione, ecc. -)

-utilizzo di dispositivi di ancoraggio tipo treppiede EN 7958

-argani per recuperi di emergenza EN 1496 con cavo di acciaio (con garanzia anti caduta assicurata da altro dispositivo)

-argani per recupero combinati con dispositivi anti caduta EN 1496 + EN 360 (protezione anti caduta e recupero integrate in un solo DPI)

-paranchi manuali di sicurezza per recupero su corda EN 12278 + EN 567 + EN 1891

tripode di recupero EN 7958

-palo pescante a Tripode con dispositivo di recupero Direttiva 89/392/CEE

dispositivi su fune EN 1491

  1. b) Recuperi di emergenza con accesso del soccorritore

-cappuccio per connessione ad autorespiratore doppia via del soccorritore

-bombola per soccorso con boccaglio (per ferito cosciente)

-maschera per soccorso con bombola in sacco da tracolla

-cappuccio per soccorso con bombola in sacco da tracolla

-pistola a infrarossi (per visione termica per ricerca infortunati in condizione di totale mancanza di luce e/o visibilità, esempio fumo)

  1. c) Trasporto infortunati

-barelle galleggianti

-barelle pieghevoli

-teli di evacuazione

È importantissimo, inoltre, che chi è destinato ad utilizzare i D.P.I. venga adeguatamente formato sulla funzione e sul modo di utilizzo. Stesso principio vale per chi, in caso di incidente, è deputato al soccorso e che, quindi, deve indossare i medesimi D.P.I.

La nostra esperienza pluriennale ci permette di formare e preparare: – operatore – tecnici – imprese del settore sul corretto utilizzo dei sistemi anticaduta, garantendo una formazione professionale negli spazi confinati.

Infine i D.P.I. devono essere conformi e possedere la marcatura CE, che garantisce che il produttore, o chi per lui, possa mostrare, qualora gli venga richiesto, la dichiarazione di conformità CE.

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