Scarpe antinfortunistiche per lavori in quota
Le scarpe da lavoro rappresentano uno dei primi DPI, dispositivi di protezione individuale, che l’azienda fornisce al proprio dipendente al momento dell’assunzione.
Secondo quanto previsto dall’art.77 del D.Lgs 81/08 Testo unico della sicurezza, i datori di lavoro dovranno effettuare la scelta secondo criteri adeguati e solo dopo aver svolto un’accurata valutazione dei rischi.
Le calzature antinfortunistiche che ottemperino ai requisiti del regolamento UE 2016/425 o alla direttiva 89/686/EEC possono essere considerate DPI. Quindi risultano valido strumento di protezione per i piedi.
Le scarpe lavoro di sicurezza sono progettate e costruite in funzione del rischio da cui devono salvaguardare, in conformità alle norme tecniche europee EN ISO 20344:2011 (Metodi di prova) e EN ISO 20345:2011 (Specifiche delle scarpe di sicurezza) che impongono una protezione della punta del piede con un puntale in grado di sorreggere l’urto di 200J (energia in Joule).
La scarpa dell’operatore in quota deve essere quanto più resistente allo scivolamento possibile.
Le categorie previste dalla norma tecnica, sono 3 e si differenziano per la resistenza della suola allo scivolamento all’apice dell’uso, dopo un periodo di “rodaggio”:
SRA: calzature testate su piano in ceramica con aggiunta di detergente
Calzature SRB: scarpe testate su superficie di metallo con aggiunta di glicerina
Scarpe SRC: calzature che superano entrambi i test sopra descritti
Per gli addetti ai lavori in quota sarà quindi sempre consigliabile scegliere scarpe SRC, essendo la suola più performante delle altre.
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