Cadute dall’alto: cosa le provoca e come evitarle sul lavoro

Le cadute dall’alto restano tra le cause principali di incidenti gravi nei cantieri e negli ambienti di lavoro. Ogni anno provocano infortuni significativi e, spesso, conseguenze pesanti per chi lavora in quota. Per ridurre i rischi, è fondamentale conoscere le cause più frequenti e adottare soluzioni concrete.

Perché avvengono le cadute

Non esiste una sola ragione: spesso si tratta di una combinazione di fattori. Tra i più comuni ci sono:

  • Perdita di equilibrio: basta un piede falso su una scala o un tetto scivoloso per provocare una caduta. Anche la stanchezza o una distrazione momentanea possono essere determinanti.
  • Mancanza di protezioni: senza parapetti, linee vita o punti di ancoraggio, qualsiasi errore può avere conseguenze gravi. È importante che questi sistemi siano sempre installati correttamente e mantenuti in buono stato.
  • Comportamenti rischiosi: correre su una passerella instabile, attraversare tetti fragili o usare le scale in modo scorretto aumenta il rischio.
  • Fattori personali: stress, sonno insufficiente o l’uso di alcol e farmaci possono compromettere la concentrazione e la coordinazione.

Come prevenire gli incidenti

La sicurezza in quota richiede attenzione da parte di tutti:

  • Chi gestisce il lavoro deve valutare i rischi, formare adeguatamente i lavoratori e assicurarsi che i sistemi di protezione siano presenti e funzionanti.
  • Chi lavora in quota deve usare correttamente i dispositivi di protezione individuale, seguire le procedure e segnalare ogni situazione pericolosa.

I sistemi anticaduta che fanno la differenza

Alcuni strumenti sono essenziali per ridurre drasticamente il rischio di cadute:

  • Parapetti: protezioni lungo i bordi di terrazze, ballatoi o tetti.
  • Punti di ancoraggio: consentono di fissare in sicurezza i dispositivi di protezione. La scelta deve essere fatta in base all’altezza, al tipo di lavoro e alla struttura su cui si opera.
  • Linee vita: sistemi fissi che permettono di spostarsi in quota in sicurezza, collegando i DPI in modo stabile.

Affidarsi a professionisti per progettare e installare questi sistemi è fondamentale. Icon snc supporta le aziende nella scelta delle soluzioni più adatte, garantendo sicurezza senza compromettere praticità e funzionalità.

Un ambiente sicuro si costruisce giorno per giorno, con attenzione, competenza e i giusti dispositivi.

Cosa cambia con la modifica all’art. 113

Art. 113, comma 2 (Scale verticali permanenti) versione precedente:

“Le scale a pioli di altezza superiore a 5 metri, fissate a una struttura, devono essere provviste di gabbia di sicurezza o di altri dispositivi atti a evitare la caduta.”

Versione aggiornata:

“Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, con inclinazione superiore a 75°, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere dotate, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’art. 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete e, se presente la gabbia, questa non deve distare più di 60 cm dai pioli.”

Cosa cambia?

  • La gabbia non è più prioritaria, ma alternativa alla linea vita verticale.
  • L’obbligo di valutazione del rischio diventa centrale.
  • È richiesto il censimento delle scale alla marinara esistenti e la verifica delle distanze strutturali.

La modifica introduce tre cambiamenti rilevanti:

  • La soglia di applicazione scende da 5 metri a 2 metri.
  • Le scale interessate sono quelle verticali o quasi verticali (inclinazione superiore a 75°) utilizzate come mezzo di accesso.
  • La scelta tra gabbia e sistema anticaduta individuale non è più gerarchica, ma alternativa: deve essere motivata nel DVR.

Il testo richiede inoltre il rispetto di alcune distanze minime e rimanda alla necessità di verificare gli impianti già presenti. Questo rende necessario un lavoro di ricognizione e aggiornamento documentale che non può essere rinviato.

L’aggiornamento all’art. 113 introduce un principio fondamentale: non esiste più una protezione prescritta a priori. La sicurezza nasce dalla valutazione, non dall’abitudine.

Questo comporta tre effetti diretti:

  • gabbia e linea vita hanno lo stesso valore tecnico;
  • la scelta deve essere motivata e documentata;
  • le scale esistenti devono essere rivalutate nel loro contesto reale.

Per datori di lavoro, RSPP, HSE e installatori, ciò significa operare in modo più tecnico e aderente alle reali condizioni operative. Non è più sufficiente “mettere la gabbia”.

In fase di conversione del decreto in legge, avvenuta pochi giorni dopo la pubblicazione di questo articolo, la soglia di applicazione dell’art. 113 per le scale verticali permanenti è stata ripristinata da 2 a 5 metri di altezza.

Restano invece invariati e pienamente validi gli altri principi introdotti dall’aggiornamento:

  • la parità tecnica tra gabbia di sicurezza e sistema anticaduta individuale;
  • la centralità della valutazione del rischio documentata nel DVR;
  • l’obbligo di verifica delle scale esistenti in relazione al contesto reale di utilizzo.

Questo significa che, anche con una soglia di 5 metri, non esiste più una soluzione automatica: la scelta della protezione deve essere sempre motivata tecnicamente.

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