Cosa cambia con la modifica all’art. 113 del D.Lgs. 81/2008
Cosa cambia con la modifica all’art. 113
Art. 113, comma 2 (Scale verticali permanenti) versione precedente:
“Le scale a pioli di altezza superiore a 5 metri, fissate a una struttura, devono essere provviste di gabbia di sicurezza o di altri dispositivi atti a evitare la caduta.”
Versione aggiornata:
“Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, con inclinazione superiore a 75°, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere dotate, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’art. 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete e, se presente la gabbia, questa non deve distare più di 60 cm dai pioli.”
Cosa cambia?
- La gabbia non è più prioritaria, ma alternativa alla linea vita verticale.
- L’obbligo di valutazione del rischio diventa centrale.
- È richiesto il censimento delle scale alla marinara esistenti e la verifica delle distanze strutturali.
La modifica introduce tre cambiamenti rilevanti:
- La soglia di applicazione scende da 5 metri a 2 metri.
- Le scale interessate sono quelle verticali o quasi verticali (inclinazione superiore a 75°) utilizzate come mezzo di accesso.
- La scelta tra gabbia e sistema anticaduta individuale non è più gerarchica, ma alternativa: deve essere motivata nel DVR.
Il testo richiede inoltre il rispetto di alcune distanze minime e rimanda alla necessità di verificare gli impianti già presenti. Questo rende necessario un lavoro di ricognizione e aggiornamento documentale che non può essere rinviato.
L’aggiornamento all’art. 113 introduce un principio fondamentale: non esiste più una protezione prescritta a priori. La sicurezza nasce dalla valutazione, non dall’abitudine.
Questo comporta tre effetti diretti:
- gabbia e linea vita hanno lo stesso valore tecnico;
- la scelta deve essere motivata e documentata;
- le scale esistenti devono essere rivalutate nel loro contesto reale.
Per datori di lavoro, RSPP, HSE e installatori, ciò significa operare in modo più tecnico e aderente alle reali condizioni operative. Non è più sufficiente “mettere la gabbia”.
In fase di conversione del decreto in legge, avvenuta pochi giorni dopo la pubblicazione di questo articolo, la soglia di applicazione dell’art. 113 per le scale verticali permanenti è stata ripristinata da 2 a 5 metri di altezza.
Restano invece invariati e pienamente validi gli altri principi introdotti dall’aggiornamento:
- la parità tecnica tra gabbia di sicurezza e sistema anticaduta individuale;
- la centralità della valutazione del rischio documentata nel DVR;
- l’obbligo di verifica delle scale esistenti in relazione al contesto reale di utilizzo.
Questo significa che, anche con una soglia di 5 metri, non esiste più una soluzione automatica: la scelta della protezione deve essere sempre motivata tecnicamente.