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I dispositivi possono essere validi, di alta qualità e costosi, ma se non sono adeguati a chi li deve indossare, non li useranno perché rappresenteranno un ostacolo nel loro lavoro.

I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

È importante che i DPI abbiano dei requisiti ben precisi, ovvero che siano:

  • adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
  • adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
  • compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
  • facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.
  • adatti delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.

Bisogna sottolineare anche quali attrezzature non sono considerate DPI, ovvero:

  • indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore
  • attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
  • attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico
  • attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali
  • materiali sportivi
  • materiali per l’autodifesa o dissuasione
  • apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

Cosa valutare prima di acquistare i DPI?

Prima di acquistare i DPI l’azienda deve valutare la situazione specifica dovuta alle lavorazioni da svolgere per poter adottare le giuste misure scegliendo DPI idonei.

Il fornitore deve rilasciare per ogni DPI un prospetto informativo contenente le indicazioni relative al fabbricante, al marchio CE, le istruzioni per l’uso, la conservazione, la pulizia, la manutenzione, la revisione e la disinfezione.

È consigliabile comunque coinvolgere un tecnico esperto sulla sicurezza per avere un quadro chiaro per la scelta idonea dei DPI da fornire ai lavoratori, in maniera da garantire il giusto confort, semplicità dell’uso e allo stesso tempo avere la maggior protezione per i lavoratori che faranno uso di essi.

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A chi spetta la scelta di quale attrezzatura deve essere indossata come protezione individuale dpi?

I DPI, dispositivi di tipo individuale, vanno assegnati a ogni singolo lavoratore, per lo svolgimento di una o più attività durante il suo turno lavorativo.

Ma chi sceglie i DPI?

Questo è un punto molto importante, perché indica con precisione chi sia il soggetto su cui cade la responsabilità di selezionare i corretti DPI utilizzati durante un turno lavorativo. Che si tratti di guanti da lavoro, di elmetti o di altre tipologie di DPI, è sempre il datore di lavoro il responsabile della scelta.

È un obbligo del datore di lavoro valutare quali siano i DPI più adatti da sfruttare da parte di ogni singolo dipendente, così come lo è acquistarli. Non solo, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di formare i propri dipendenti a un utilizzo corretto dei DPI e quello di verificare che i diversi dispositivi siano usati in maniera corretta.

Queste norme valgono anche per i dispositivi di protezione collettivi. Per agevolare i datori di lavoro sono disponibili apposite guide, che indicano per ogni tipologia di attività lavorativa quali siano i DPI più adatti e indicati; inoltre il datore di lavoro si può avvalere del consiglio di esperti e consulenti esterni all’azienda. Fermo restando che la responsabilità della scelta rimane sempre sua.

Chi compra i DPI?

Anche per quanto riguarda l’acquisto dei dispositivi di protezione, è sempre il datore di lavoro il principale responsabile. Ha infatti l’obbligo di acquistare DPI certificati e a norma di legge e di fornirli ai propri dipendenti. In alcune specifiche situazioni il datore di lavoro può consentire ai propri dipendenti di acquistare il singolo DPI da usare durante il turno lavorativo, stabilendo eventualmente una somma massima che l’azienda è pronta a rimborsare al dipendente.

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Scarpe antinfortunistiche per lavori in quota

Le scarpe da lavoro rappresentano uno dei primi DPI, dispositivi di protezione individuale, che l’azienda fornisce al proprio dipendente al momento dell’assunzione.

Secondo quanto previsto dall’art.77 del D.Lgs 81/08 Testo unico della sicurezza, i datori di lavoro dovranno effettuare la scelta secondo criteri adeguati e solo dopo aver svolto un’accurata valutazione dei rischi.

Le calzature antinfortunistiche che ottemperino ai requisiti del regolamento UE 2016/425 o alla direttiva 89/686/EEC possono essere considerate DPI. Quindi risultano valido strumento di protezione per i piedi.

Le scarpe lavoro di sicurezza sono progettate e costruite in funzione del rischio da cui devono salvaguardare, in conformità alle norme tecniche europee EN ISO 20344:2011 (Metodi di prova) e EN ISO 20345:2011 (Specifiche delle scarpe di sicurezza) che impongono una protezione della punta del piede con un puntale in grado di sorreggere l’urto di 200J (energia in Joule).

La scarpa dell’operatore in quota deve essere quanto più resistente allo scivolamento possibile.

Le categorie previste dalla norma tecnica, sono 3 e si differenziano per la resistenza della suola allo scivolamento all’apice dell’uso, dopo un periodo di “rodaggio”:

SRA: calzature testate su piano in ceramica con aggiunta di detergente

Calzature SRB: scarpe testate su superficie di metallo con aggiunta di glicerina

Scarpe SRC: calzature che superano entrambi i test sopra descritti

Per gli addetti ai lavori in quota sarà quindi sempre consigliabile scegliere scarpe SRC, essendo la suola più performante delle altre.

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I DPI anticaduta sono dispositivi di fondamentale importanza per tutte le categorie lavorative e per tutti i professionisti che operano in quota.

I dpi anticaduta sono sistemi di protezione individuale che vengono impiegati nei cantieri per la sicurezza delle attività in quota. In sostanza, qualora non fossero stati adottati sistemi di protezione collettiva, il sistema anticaduta individuale è in grado di proteggere il lavoratore contro eventuali incidenti arrestando la caduta libera.

I dpi sono regolati dalla UNI EN 363: 2008 e al loro interno sono compresi tutti i diversi tipi di protezione dalla caduta. Ogni dpi anticaduta deve contenere:

nome del fabbricante

marcatura CE

modello e tipo

numero di serie

norma di riferimento e anno

nome del prodotto

numero dell’organismo notificato

Sia durante il montaggio che lo smontaggio è necessario verificare che il dpi sia in buone condizioni e che le condizioni di lavoro siano idonee. Qualora le parti mobili non dovessero scorrere correttamente o vi fossero danni ai materiali, deformazioni e ammaccature, si riterrebbe necessario far controllare le proprie attrezzature di sicurezza. Infatti, è obbligatorio anche da parte del lavoratore stesso, verificare le condizioni del dispositivo prima del suo utilizzo e, nel caso di un dpi non sottoposto a controllo, va applicata la dicitura “fuori servizio” fino a controllo eseguita.

Chi deve utilizzare i DPI anticaduta?

L’utilizzo dei DPI per i lavori in quota è indicato a tutti coloro che operano in quote specifiche soggette al rischio di caduta dall’alto. Dalla normativa vigente in Italia, l’utilizzo dei DPI anticaduta diviene necessario nel momento in cui vengono svolte attività ad un’altezza pari o superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Per questo è possibile considerare come lavori in quota, e quindi con l’obbligo di formazione e utilizzo dei dispositivi, le seguenti mansioni:

Lavori in cantieri edili

Progettisti

Coordinatori di progetto

Responsabili della sicurezza

Interventi sui tralicci

Lavavetri

Potatura alberi

Piattaforme off-shore

Questi sono solo alcuni esempi di tutte le categorie lavorative coinvolte nei lavori in quota.

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Gli spazi confinati sono ambienti limitati dove, per la presenza di sostanze tossiche o di particolari fattori di pericolo il rischio di infortuni o di morte è molto elevato ed è fondamentale l’utilizzo di dispositivi di protezione.

Due dei requisiti sono indispensabili per la prevenzione dei rischi correlati alle attività negli ambienti confinati:

-la messa a disposizione, da parte del datore di lavoro di adeguati dispositivi di protezione, di attrezzature di lavoro, di strumentazioni per il controllo dell’atmosfera all’interno dei luoghi di lavoro;

-il possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione da parte dei lavoratori.

L’art. 74 del D.Lgs. 81/08 fornisce la seguente definizione di DPI: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

I D.P.I. devono essere sempre utilizzati qualora il pericolo non possa essere eliminato o evitato. Quindi, devono sempre essere presenti quando si lavora negli ambienti confinati. Devono, inoltre, essere adeguati al tipo di rischio che il lavoratore corre nello svolgere il suo lavoro e tenere conto dell’esigenze ergonomiche di chi dovrà utilizzarli.

A seconda dei casi specifici, le attrezzature richieste per gestire efficacemente le situazioni di rischio sono:

– imbragature di sicurezza;

– dispositivi di ancoraggio (per la protezione dalle cadute dall’alto);

– guanti di protezione;

– maschere con filtro o respiratori isolanti (a seconda degli agenti chimici presenti e della concentrazione di ossigeno nell’aria);

– elmetto per la protezione della testa;

– protezione per gli occhi (se esposti a sostanze pericolose o schegge);

– indumenti di protezione;

– calzature di sicurezza.

I dispositivi che permettono la protezione delle vie respiratorie vanno sempre utilizzati quando si lavora in spazi ristretti o dalle temperature non idonee, quando si rischia intossicazione da gas o vi è una carenza di ossigeno, in prossimità di altiforni, quando sono presenti fumi di metalli pesanti o polveri, per i lavori in pozzetti, canali e vani sotterranei della rete fognaria.

È importantissimo, inoltre, che chi è destinato ad utilizzare i D.P.I. venga adeguatamente formato sulla funzione e sul modo di utilizzo. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, datore di lavoro e personale che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono obbligati a ricevere un’adeguata formazione e addestramento.

Infine i D.P.I. devono essere conformi e possedere la marcatura CE, che garantisce che il produttore, o chi per lui, possa mostrare, qualora gli venga richiesto, la dichiarazione di conformità CE.

Per poter svolgere i lavori negli spazi confinati, contatta il team di Icon Snc:

https://www.iconsnc.it/