Per la pulizia dei DPI di terza categoria è sempre importante leggere le raccomandazioni dell’azienda produttrice per non rischiare di danneggiare il materiale o non effettuare una corretta disinfezione.

I componenti tessili di un DPI di terza categoria sono composti, almeno nelle marche di alta qualità da fibre in poliestere o in polivinile.

Sono polimeri molto resistenti e duraturi, per molti versi inattaccabili dalla maggior parte degli agenti chimici con i quali vengono a contatto e che normalmente si trovano in cantieri o negli ambienti confinati.

Polveri e vernici sui DPI

Anche se è stato visto che polveri e vernici non provocano un importante decadimento della resistenza delle parti tessili o metalliche, tendono, però, a provocare un ispessimento ed un irrigidimento della fettuccia ma anche un consumo delle fibbie metalliche che, in queste condizioni, non permettono una buona regolazione sull’operatore.

La non corretta regolazione dei DPI, come sappiamo bene, è forse una delle maggiori cause di danni fisici e traumi in caso di caduta.

Ambiente marino e atmosfere salmastre

Lavorare con i propri DPI in zone portuali, su navi ma anche semplicemente in località balneari, espone questi ad un costante aerosol di acqua e sale. In ambito di sicurezza, questo è ben evidente anche sulle linee vita permanenti o su scale e parapetti che spesso devono subire importanti manutenzioni atte ad evitare i processi corrosivi del sale. Lo stesso problema lo possiamo riscontrare sia sulle fibbie metalliche che sui moschettoni così come sulle parti tessili.

Sale e umidità si insinuano anche all’interno dei dissipatori e nelle imbottiture dei caschi causandone un veloce deperimento.

Sudore

Il sudore trasferisce ai DPI la sua acidità e i sali in esso contenuto, per non parlare poi della proliferazione batterica. Quindi possono subire danno non solo le parti tessili ma anche e soprattutto le parti metalliche.

In questo caso igiene è anche sicurezza.

Come pulire i DPI?

Ogni produttore indica le procedure corrette per un corretto lavaggio e immagazzinamento dei propri dispositivi. Si trova nel manuale di uso e manutenzione che deve sempre accompagnare il DPI, sotto la voce generica di MANUTENZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

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Nel Decreto fiscale 2022 un pacchetto di norme è destinato alle misure sulla sicurezza sul lavoro.

Il nuovo articolo 14 del TUSL recita:

“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori (…) l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione (…) a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”.

Le violazioni riguardano circostanze che espongono i lavoratori a rischi:

di carattere generale;

di caduta dall’alto;

di seppellimento;

di elettrocuzione;

d’amianto.

Sicurezza sul lavoro: sospensione senza l’elaborazione del DVR

La prima violazione riportata dalla circolare è la mancata elaborazione del DVR, il documento di valutazione dei rischi. L’obbligo di elaborare il DVR è prescritto dall’art. 29 del TUSL, che prevede che il documento sia custodito presso l’unità per cui è stata effettuata la valutazione dei rischi; in mancanza di tale documento, la sospensione scatta immediatamente.

Il datore di lavoro può tuttavia dichiarare che il DVR si trova in un luogo diverso; in questo caso la sospensione scatta a decorrere delle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo all’ispezione, alla scadenza del termine offerto al datore di lavoro per presentare il DVR.

Sicurezza sul lavoro: sospensione per mancata elaborazione del Piano di Emergenza

Anche la mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, in violazione dell’articolo 46 comma 2 del TUSL, comporta la sospensione, revocabile quando l’azienda presenterà detto documento.

Sicurezza sul lavoro: sospensione per mancata partecipazione dei lavoratori a corso di formazione

Il personale ispettivo può adottare il provvedimento cautelare della sospensione anche nel caso in cui l’azienda non esibisca la documentazione che attesta la partecipazione obbligatoria dei lavoratori sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.

L’obbligo riguarda la formazione e l’addestramento nei seguenti casi individuati nel TUSL:

-per l’impiego dei dispositivi di prevenzione individuali, ex articolo 73 in combinato disposto con l’articolo 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012;

-per i DPI di III categoria e di protezione dell’udito, ex art. 77 comma 5

-per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ex art. 116 comma 4;

-per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, ex art. 136 comma 6;

-per la movimentazione manuale dei carichi, ex art. 169.

Sicurezza sul lavoro: sospensione per violazioni specifiche

Oltre alle violazioni che espongono i lavoratori a rischi di carattere generale, l’Allegato I del TUSL prevede violazioni più specifiche.

I casi sono:

-l’azienda non abbia fornito ai dipendenti i DPI contro le cadute dall’alto;

-l’azienda non abbia predisposto protezioni verso il vuoto, o quelle presenti siano inadeguate;

-l’azienda non abbia applicato armature di sostegno, o quelle presenti siano inadeguate;

-l’azienda non abbia provveduto a ricoprire i conduttori nudi in tensione, e siano assenti disposizioni organizzative e procedurali per proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

-l’azienda non abbia adottato impianti di terra, interruttori magnetotermici e differenziali, ossia idonei strumenti che tutelino i lavoratori dai contatti diretti e indiretti, oppure detti elementi siano malfunzionanti;

-l’azienda abbia rimosso o modificato i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

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