Nel Decreto fiscale 2022 un pacchetto di norme è destinato alle misure sulla sicurezza sul lavoro.

Il nuovo articolo 14 del TUSL recita:

“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori (…) l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione (…) a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”.

Le violazioni riguardano circostanze che espongono i lavoratori a rischi:

di carattere generale;

di caduta dall’alto;

di seppellimento;

di elettrocuzione;

d’amianto.

Sicurezza sul lavoro: sospensione senza l’elaborazione del DVR

La prima violazione riportata dalla circolare è la mancata elaborazione del DVR, il documento di valutazione dei rischi. L’obbligo di elaborare il DVR è prescritto dall’art. 29 del TUSL, che prevede che il documento sia custodito presso l’unità per cui è stata effettuata la valutazione dei rischi; in mancanza di tale documento, la sospensione scatta immediatamente.

Il datore di lavoro può tuttavia dichiarare che il DVR si trova in un luogo diverso; in questo caso la sospensione scatta a decorrere delle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo all’ispezione, alla scadenza del termine offerto al datore di lavoro per presentare il DVR.

Sicurezza sul lavoro: sospensione per mancata elaborazione del Piano di Emergenza

Anche la mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, in violazione dell’articolo 46 comma 2 del TUSL, comporta la sospensione, revocabile quando l’azienda presenterà detto documento.

Sicurezza sul lavoro: sospensione per mancata partecipazione dei lavoratori a corso di formazione

Il personale ispettivo può adottare il provvedimento cautelare della sospensione anche nel caso in cui l’azienda non esibisca la documentazione che attesta la partecipazione obbligatoria dei lavoratori sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.

L’obbligo riguarda la formazione e l’addestramento nei seguenti casi individuati nel TUSL:

-per l’impiego dei dispositivi di prevenzione individuali, ex articolo 73 in combinato disposto con l’articolo 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012;

-per i DPI di III categoria e di protezione dell’udito, ex art. 77 comma 5

-per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ex art. 116 comma 4;

-per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, ex art. 136 comma 6;

-per la movimentazione manuale dei carichi, ex art. 169.

Sicurezza sul lavoro: sospensione per violazioni specifiche

Oltre alle violazioni che espongono i lavoratori a rischi di carattere generale, l’Allegato I del TUSL prevede violazioni più specifiche.

I casi sono:

-l’azienda non abbia fornito ai dipendenti i DPI contro le cadute dall’alto;

-l’azienda non abbia predisposto protezioni verso il vuoto, o quelle presenti siano inadeguate;

-l’azienda non abbia applicato armature di sostegno, o quelle presenti siano inadeguate;

-l’azienda non abbia provveduto a ricoprire i conduttori nudi in tensione, e siano assenti disposizioni organizzative e procedurali per proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

-l’azienda non abbia adottato impianti di terra, interruttori magnetotermici e differenziali, ossia idonei strumenti che tutelino i lavoratori dai contatti diretti e indiretti, oppure detti elementi siano malfunzionanti;

-l’azienda abbia rimosso o modificato i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

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