La differenza tra formazione, informazione e addestramento è importante da conoscere per chiunque tratti di sicurezza sul lavoro.

Formazione e informazione hanno un aspetto in comune, ossia che devono essere fornite obbligatoriamente dal datore di lavoro ai lavoratori, nelle modalità previste dalla normativa per le specifiche mansioni nei vari settori. L’addestramento, invece, risulta necessario solo in alcuni casi specifici.

Formazione

L’Art.1, Comma 1 del D.Lgs 81/08 definisce la formazione come il processo educativo attraverso il quale vengono trasferite ai lavoratori nozioni e grazie cui vengono sviluppate le competenze necessarie per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro e quindi identificato, gestito e risolto ogni tipo di rischio.

Questo significa che sul datore di lavoro ricade la responsabilità di mettere nelle condizioni i lavoratori di acquisire informazioni e competenze funzionali alla prevenzione e allo svolgimento della loro mansione in una condizione di salute e sicurezza.

La formazione in tema sicurezza si differenzia a seconda delle figure a cui è indirizzata (Es. Lavoratori, RSPP, Preposto, Datore di Lavoro, RLS…) e può essere di carattere generale o specifica per un particolare livello di rischio. Allo stesso modo, può fare riferimento a uno specifico aspetto della sicurezza (Es. DPI, Antincendio, Attrezzature, Spazi confinati…).

Informazione

Per informazione si intende il mero trasferimento di conoscenze funzionali all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro. Ciò prevede quindi che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori le informazioni adeguate in tema sicurezza, riguardanti un particolare aspetto della mansione, dell’ambiente di lavoro o dell’utilizzo di attrezzature.

Addestramento

L’addestramento può essere definito come l’insieme di attività svolte con il fine di fare apprendere ai lavoratori l’utilizzo corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e le procedure di lavoro adeguate da mettere in atto. L’addestramento viene effettuato da una persona esperta, nei luoghi di lavoro e durante l’orario di lavoro. Tra i tre termini è quello che ha una valenza più pratica e operativa, come si può evincere dalla definizione.

La formazione, l’informazione e l’addestramento, accordo con la normativa devono essere svolti in tre momenti:

  • All’inizio di un rapporto di lavoro
  • Nel caso di un cambio di mansione o di un cambiamento nella mansione stessa
  • Nel caso vengano introdotte nuove attrezzature, tecnologie o materiali qualificabili come fonti di rischio.

Tutte e tre le modalità risultano egualmente a carico e responsabilità del datore di lavoro.

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